Il TAR Puglia Bari ribadisce l’illegittimità dell’utilizzo da parte dei Comuni del metodo della c.d. spalmatura per il recupero dei costi di acquisizione delle aree riguardanti l’attuazione del piano PIP.
Nella sentenza n. 1147/2024, il TAR Puglia Bari, in accoglimento delle tesi della ricorrente (difesa dagli Avv.ti Prof. Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci) ribadisce che “la regola fissata dall’art. 35, l. 22 ottobre 1971 n. 865 […] non solo non prevede il metodo della c.d. spalmatura, ma depone in favore del criterio per cui i costi di acquisizione delle aree devono essere quelli definitivamente fissati ed effettivamente sostenuti in relazione alla singola area fatta oggetto di convenzione” (Cons. St., sez. IV, del 29 aprile 2014, n. 2213; Cons. St., sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2215).
Sicchè l’obbligo di rimborso, in favore del Comune, incombe sul solo assegnatario, il cui lotto vede lievitare il costo di espropriazione previsto in convenzione, per effetto di sentenze che rideterminano in aumento l’indennità di esproprio e non su tutti gli assegnatari in modo indiscriminato.
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